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L'Archivio Storico
DOCUMENTI

GLI STATUTI MEDICEI DI VICOPISANO di Francesco Alunno

GLI STATUTI DEL VICARIATO DI VICOPISANO

(quella che segue è la versione ridotta di quanto già pubblicato sul sito di Iura Communia ed attualmente non più disponibile.)

I MANOSCRITTI

(ASPi, Ufficio fiumi e fossi, 3710)
Presso l’Archivio di Stato di Pisa sono conservati gli statuti del vicariato e della podesteria di Vico Pisano. Scritti da unica mano e da collocarsi cronologicamente intorno alla fine della prima metà del XVIII secolo, sono inseriti in un unico codice nel quale sono pure raccolti gli statuti delle comunità di Campiglia, Santa Luce e sua Pieve, Pastina, Bagno ad Acqua e Orciatico. A prescindere dallo statuto riguardante la podesteria, la cui trascrizione è stata qui di seguito riprodotta sulla base dell’esemplare conservato presso l’archivio comunale dell’omonimo comune, il corpo statutario riguardante il vicariato si presenta in buono stato di conservazione trascritto su due quinterni ed un ternione.
La struttura che risulta è pertanto la seguente:
.

 

STATUTI DEL VICARIATO DI VICO PISANO
(ASPi, Ufficio fiumi e fossi, 3710)
(Ir) COPIA DEGLI STATUTI DEL VICARIATO DI VICO PISANO
(1r) Die 17 iunii 1526.


Convocati, congregati et collegialmente coadunati li governatori del vicariato di Vico Pisano in luogo della loro solita residenza a richiesta di cavallari et di volontà del vicario et, servatis servandis, attendenti e consideranti che molte volte accade che e governatori che seggono in detto vicariato per li tempi fanno bottega d’andare ambasciadori et quando venticinque e quando quaranta soldi il dì chieggono et vogliono et vanno a Pisa comandati dal capitano di Pisa et stanno a loro sollazzo ne si curano di dare spedizione alle faccende et danno assai spesa al detto vicariato et poco utile e quello <che> si potrebbe qualche volta spedire in un dì o in dua, mettono cinque et sei e fanno il più delle volte i fatti loro et il vicariato paga loro le spese et il //(1v) soldo e per tor via occasione di tale inconveniente per tanto per loro solenne partito vinto et ottenuto per fave tre nere per lo sì, nessuna in contrario bianca per lo no fecieno, ordinorno et provviddero che dal tempo del presente signor vicario in là e governatori che pel tempo saranno, habbino ad avere di salario in sei mesi lire quattordici per ciascuno et sieno obbligati ire quando andranno et accada ire a Pisa o nel vicariato di Vico per comandamento o altre cose necessarie per il detto vicariato a ogni loro spesa né più altro domandar possino.
Item, simili modo, servatis servandis, e prefati governatori consideranti che i governatori del detto vicariato che soglion fare qualche volta delle spese superflue et ingorde nel tempo loro et fannole pagare al depositario che al loro tempo ha esercitato non è dubbio che benché sieno ingorde e superflue //(2r) gle le ammettano. Per tanto li prudenti governatori volendo a tal disordine provvedere, provviddono, feciono et ordinorno che dal tempo del signor vicario in là, la ragione del depositario si habbi a rivedere per li governatori che vengono e succedono poi si che l’effetto sia che tali governatori non habbino a rivedere la ragione del loro depositario o che al loro tempo ha esercitato, ma e governatori che succederanno di poi e questo s’intenda da presenti governatori et depositario presente in là e non altrimenti e questo fu vinto intra loro per tre fave nere per lo sì, nessuna bianca in contrario per lo no.
Ego Petrus olim Mattei Petri de Cat(i)no civis pistoriensis etc.
Die tre mensis iulii 1526. Supraditta statuta fuerunt approbata secundum ordinamenta pro tempore quinque annorum proxime futurorum etc. //(2v)
Al nome sia dell’onnipotente Dio e della sua gloriosissima genitrice Madonna Santa Maria singolar protettrice del castello di Vico Pisano et di tutta la celestial corte del Paradiso et ad onore, esaltazione e tranquillo stato dell’illustrissimo, eccellentissimo signore, il signore Alessandro Medici duca di Firenze e del suo ducato et imperio fiorentino ad honore del magnifico signor vicario di Vico Pisano Giovanni di Albertaccio de gl’Alberti e sua successori in detto vicariato, amen. Etc.
questi sono li statuti del vicariato di Vico Pisano et sua potesteria ordinati, fatti e composti per li prudenti huomini Antonio di Nanni di Martino da Vico Pisano per la potesteria di Vico predetto, Luca di Luca Felloni di Cascina, potesteria di Cascina predetta, Paolo di Antonio di Raffaellino da Lugnano //(3r) per la potesteria di Libra Fatta, tutti governatori del vicariato di Vico Pisano, eletti et deputati statutarii et compositori delli statuti et ordini del vicariato di Vico predetto, dal prefato magnifico signor vicario Giovanni delli Alberti e dalli huomini di detto vicariato secondo li ordini, corrente l’anno del Signore nostro Giesù Christo 1535 al corso fiorentino et 1536 allo stile pisano al tempo del pontificato del serenissimo signor Papa Paulo 3°, l’anno primo e prima.
Convocati, coadunati e prefati governatori et statutarii di detto vicariato per utile di esso vicariato e considerato esser bene tutti li sindaci del vicariato vadino a giurare all’entrata delli vicarii l’offizio loro e però per il presente provviddono et ordinorno che tutti li sindaci che in qualunque tempo saranno infra 10 //(3v) giorni dal dì dell’entrata sieno obbligati haver giurato nelle mani di quel vicario di fare l’offizio loro bene et diligentemente et rapportare tutti li maleficii et cose disoneste si facessino di qualunque sorte nel comune donde e’ detto sindaco rimosso da loro et ciascheduno di essi odio, amore, timore, pena a chi contrafacessi lire cinque applicati dua 3i alli signori Capitani di Parte della magnifica città di Firenze e l’altro 3° a quel rettore che detta pena pagare farà e possi detto rettore farla pagare ipso fatto a uso di multe.
Item, li prefati governatori et statutarii veduto che in detto vicariato nascono quistioni assai infra li huomini et persone in esso abitanti et per ovviare1 quanto più facile sia possibile, provviddono et ordinorno che tutti li sindaci di detto vicariato sieno tenuti et debbino rapportare //(4r) tutti li maleficii benché minimi2 perché dalli minimi vengono3 li grandi si facessino ne comuni loro cioè d’ogni sindaco per il suo commune in questo modo cioè, quelli della potesteria di Vico, quelli di Cascina, Pontadera, Pozzale, Calcinaia habbino tempo tre giorni non computando el dì del commesso malefizio e tutto il restante del vicariato cioè da Cascina in giù verso Pisa et quelli della potesteria di Librafatta habbino tempo giorni cinque per essere più lontani, pena a chi contrafarà a detto statuto per qualunque malefizio et qualunque volta lire 10 piccioli et quando detti sindaci impenassino malefizio di sorte alcuna che fussi stato commesso per quelli che non pagano li datii in quel comune dove habitano, detto sindaco abbia havere per la sua opera et //(4v) perdimenti di tempo da quel tale non pagante che avessi commesso detto malefizio soldi venti. Il vicario gle ne tenga ragion sommaria e dette pene si applichino come di sopra nel primo capitolo.

3° Item, considerato li prefati statutarii che le persone di detto vicariato hanno poca reverenza a Dio et alla sua gloriosissima genitrice4 Madonna Signora Maria, similmente a tutti li Santi e Sante del Paradiso, ma più presto tutto il giorno bestemmiano disonestamente et volendo a ciò ovviare, provviddono et ordinorno che per l’avvenire tutte quelle persone habitanti in detto vicariato bestemmieranno o malediranno Dio o la sua gloriosissima madre Vergine Maria sia condennato in lire venticinque.

Item, similmente quelli giurassino in dispregio de Dio et della sua madre sieno //(5r) puniti in lire dieci e chi bestemmiassi li Santi o Sante pena lire cinque applicate dette sopradette pene alli soprascritti signori Capitani, il quarto a quel vicario riscotessi dette condennagioni et il 4to all’accusatore et detto accusatore possa essere secreto o palese come a lui vien bene et quando detti bestemmiatori non havessino facultà né comodità di pagare dette pene all’arbitrio del vicario che in quel tempo fussi a Vico, detto vicario possa far mettere alla berlina habbisi a prestar fede a uno accusatore con il giuramento et un testimone paghi dette pene di fatto per poliza.

4to Item, considerato e prefati statutarii che portando gli huomini di detto vicariato et in esso habitanti l’arme assaissimi //(5v) scandoli nasce e però provviddeno per il presente statuto che chi porterà arme di alcuna sorte da offendere sia punito in lire quattro per qualunque pezzo et qualunque volta di dì et di notte pena il doppio, applicate dette pene come nel capitolo della bestemmia prestando fede all’accusatore come in detto capitolo si contiene.

5to Item, li prefati statutarii a causa che le persone di detto vicariato non venghino a giurare il falso, provviddono et ordinorno che venendo differenzia infra due persone come spesse volte si vede et ciascheduna di loro giura di modo bisogna uno de dua habbia giurato il falso quel tale che detto falso si troverà aver giurato giustificato la signoria del vicario prima con darli della fune o con buone testimonianze s’intenda //(6r) esso che avessi giurato il falso ipso fatto incorso in pena di lire trenta applicati li dua 3i alli soprascritti signori Capitani et un 3° a quel rettore la riscoterà et non havendo modo ne possibilità pagar detta pena stia in arbitrio di quel vicario vi si tovassi.

6to Item, li prefati governatori e statutarii volendo chi erra sia punito, provviddero et ordinorno5 che tutte quelle persone erreranno sieno gastigati nell’infrascritte pene cioè,
chi assaltassi con arme e non percotessi per ciascuno et ciascuna volta in lire dieci6.
Chi assaltassi con bastoni e non percotessi in lire cinque.
Chi percotessi con arme dalle spalle in sù con rottura di osso et incisione per qualunque //(6v) colpo et qualunque volta lire cento.
Che percotessi sul viso per qualunque colpo con cicatrice lire dugento.
Chi percotessi dalla gola in giù con perforazione di carne et di sangue effusione per qualunque volta et ferita lire cinquanta.
Chi percotessi et di dette percussioni alcuna persona rimanessi debilitata di membro alcuno pena lire cento cinquanta.
Item, chi percotessi con bastone non ferrato dalle spalle in su con rottura di carne et effusione di sangue lire cinquanta.
Item, dalle spalle in giù essendovi rottura di carne et effusione di sangue pena lire venticinque.
Item, chi percotessi con detti bastoni senza rottura di carne per ciascuna percussione et ciascuna volta lire dieci.
Item, chi percotessi con pugna o mani vote //(7r) per ciascuno e ciascuna volta lire cinque.
Item, chi percotessi con sassi dalle spalle in su essendovi rottura come l’avesse percosso con arme il simile dalle spalle in giù.
Item, chi ingiuriassi di parole lire cinque.
Item7, chi ismentissi per la gola lire venticinque8.
chi infamassi persona alcuna lire quattordici.
Item, chi ammazassi pena il capo.
Applicate dette pene in quel modo et forma che per li ordini delli capitoli di pena si dispone.
habbia havere il notaio del vicario che si troverà a scancellare dette condennagioni allo specchietto soldi sette dell’una insino alla somma di lire cento et da lire cento in dugento, soldi quattordici et da dugento in su in ogni somma soldi ventuno.

7° Considerato e prefati statutarii li danni che patiscano li uomini del vicariato andando //(7v) fuora di detto vicariato con le loro mercanzie sono qualche volta presi et incarcerati per debiti9 privati10 però per il presente provviddero non potere essere astretti né incarcerati ad altro banco che alli loro ordinarii e quel rettore dove fussino presi veduto detto capitolo sia tenuto rilasciarli subito non s’intendendo11 per debiti del comune di Firenze né per li cittadini forentini.

8° Item12, li prefati statutarii provviddono et ordinorno che la famiglia del vicario di Vico sia tenuta lassare li pegni vivi o morti a quel sindaco di quel comune dove fussino fatti tali giuramenti eccetto per il comune di Firenze, dipositario et camarlinghi habbino a stare detti pegni excettuandone come di sopra insino a tanto venga il t(em)po di venderli. //(8r)

9° Item, considerato e prefati statutarii che in detto vicariato sono molte persone che non pagano e datii come loro et vogliono godere li offitii et benefitii di detto vicariato e non pagando non par cosa ragionevole et però per il presente provviddono che quelle persone habitanti in detto vicariato che non pagano e datii non possino essere governatori, depositarii, camarlinghi, sindaci, né per sustituti di alcuna persona, né manco andare ambasciadore pena a chi accettassi alcuno di detti offizii lire cinque, cioè lire cinque per ciascuno et ciascuna volta, possi esser notificato secreto o palese intendendosi non potere esercitare detto offizio di che fussi fatto, benché pagassi la pena, da distribuirsi detta pena come nel 3° capitolo //(8v) della bestemmia et da farsi pagare per poliza.

10 Item, providdono che tutti li ambasciadori etc. Casso.

XI Che li nuovi governatori habbino a rivedere la ragione a governatori vecchi con uno compagno il quale si habbi a eleggere per detti tre governatori nuovi in questo modo cioè, ciascuno ne scriva uno in sur una poliza e dette tre polize s’imborsino e per il cavaliere del vicario che per li tempi sarà a Vico Pisano se ne straggha uno e quello che esce l’intenda essere et sia compagno con detti tre nuovi governatori a rivedere la ragione a vecchi governatori.

12 Item, veduto la malignità usano li huomini etc. Casso.

XIII Et ancora provviddono et ordinorno che li sindaci che saranno tratti a sindacare il vicario di Vico quelli si troveranno alla sententia habbino lire una per ciascuno //(9r) dal depositario mettendo tutto a sua uscita.

Ego13 Ioannes Baptista olim Philippi Laurentii de Vivianis de Colle Vallis Elsae imperiali autem notarius nec non notarius publicus florentinus et ad praesens mihi socius magnifici viri Ioannis de Albertis honorandi vicarii Vici Pisani de predictis rogatus in fidem me subscripsi.

[1]Nel testo: avviare.
2Sottolineato: benché minimi.
3Sottolineato: dalli minimi vengono.
4A margine: fu cassato l’anno 1542 per li signori approvatori.
5A margine: corretto nell’approvazione.
6A margine: corretti tutti e due a 9t°.
7A margine: corretto a rubrica 10.
8A margine: corretto a lire 10.
9La b corretta su una precedente f.
10A margine: corretto nell’approvazione.
11Nel testo: non s’intendendo ripetuto due volte.
12A margine: corretto nell’approvazione. Aggiunti cittadini fiorentini.
13A margine: copia.


In Dei nomine amen. Anno Domini nostri Iesù Christi ab eius salutifera incarnatione 1535 ind(iction)e 9, die vero 23 novembris.
Spectabilis viri, Raphael Lucae de Torrigianis, Dominicus Braccii de Martellis, Andreas Iacobi de Mannuccis et Bartolomeus Aloisii de Arnoldiis, cives honorandi florentini extracti et secundum ordinamenta communis Florentie deputati in officiales approbatores communis praedicti ad approbandum, corrigendum vel improbandum in totum vel in partim suprascritta tredicim nova capitula sive statuta //(9v) vicariatus Vici Pisani facta per habentes au<thorita>tem scripta et rogata per Ioannem Baptistam Philippi de Vivianis de Colle Vallis Else notarium forentinum et ad omnia alia faciendum quae in praedictis noverint utilia dicto vicariatui. Visis igitur ac diligenter examinatis suprascriptis 13 novis statutis servatisque omnibus servandis vigore eorum autoritatis potestatis et aliae et omnimodo etc. Praedicta nova statuta approbaverunt et confirmaverunt pro tempore et termino quinque annorum ab hodie proxime futurorum cum limitationibus solitis secundum ordinamenta requisitis ac etiam cum infrascritta correctione vulgari videlicet,
Considerato e soprascritti approbatori il 6° statuto de soprascritti nuovi statuti che dispone della pena si debba imporre a chi //(10r) assalta o percote con bastone o con arme etc. da giuste cagioni mossi voliono che oltre alle pene imposte per detto statuto sia ancora in arbitrio del vicario di gastigare più o meno secondo le circostanze et cagion della offensione ma dove in detto statuto si pone pena a chi smentissi altri per la gola lire venticinque parendo1 loro troppo grave la ridussono et voglion che fussi solamente lire dieci.
Item, ben considerato et esaminato il settimo di detti nuovi statuti che dispone che li huomini del vicariato andando fuori del vicariato non possino esser presi voliono se ne osservi in tutto et per tutto quello e quanto se ne dispone per la legge fatta per il Consiglio del Cento l’anno 1494 sotto dì 21 d’agosto.
Item, esaminato l’ottavo statuto di detti //(10v) nuovi che parla de pegni dove si abbino a lasciare quando e sono gravati, voliono che oltre al comune di Firenze non comprenda ancora e cittadini fiorentini.
Item, considerato il Xmo statuto che parla di chi possiede terre fuor del comune habbi a pagare soldi due per staioro da giuste cagioni mosse quello in tutto e per tutto cassorno.
Item, il duodecimo che parla de gravamenti cassorno et voliono se ne osservi quello e quanto per la legge fatta per 17 riformatori nel 1491 sotto dì 30 di giugno in quel capitolo che comincia “e perché pe’ debiti che hanno i sudditi in comune etc.”, in tutto e per tutto si dispone.
Acta fuerunt in palatio florentino praesentibus Selmiliano de Deis et Laurentio de Hipozzano testibus etc.
Ego2 Franciscus Riescius rogatus in fidem me subscripsi etc. //(11r)
[1]Sottolineato: sia ancora in arbitrio ……… lire venticinque parendo.
2A margine: copia.


In Dei nomine amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione 1542, indictione 15, die vero prima aprilis.
Spectabilis viri, Iacobus D. Boniannis de Gianfigliazzis, Raphael D(omin)i Alexandri de Pucciis et Franciscus Pierantonii de Bandinis, cives honorandi florentini extracti et secundum ordinamenta communis Florentie deputati in officialis et approbatores communis praedicti ad approbandum vel improbandum statuta vetera alias approbata vicariatus Vici Pisani et ad omnia alia faciendum quae in praedictis noverint utilia dicto vicariatui. Visis igitur ac diligenter examinatis statutis praedictis servatisque servandis, ipsa eadem statuta approbaverunt pro tempore quinque annorum inceptorum tamen die 26 novembris anni //(11v) 1540 quo die finem habuit ultima approbatio veterum statutorum predictorum et ut sequitur finiendorum cum illa vulgari cassatione et declaratione videlicet,
Considerato li prefati approvatori lo statuto in questo a 4t°, capitolo 3° il quale impone pena di lire 25 a chi bestemmia Dio esser molto defettivo, massime non destinguendo bestemmia da bestemmia e non parendo cosa onesta punire diverse bestemmie con una medesima pena per tanto il detto statuto cassorno in tutto e per tutto e volsono che quelli che bestemmieranno Dio e la Vergine et altri santi debbino esser puniti dal vicario di Vico Pisano pe’ tempi existenti secondo le leggi del comune di Firenze di tal materia disponenti in tutto e per tutto et cum limitationibus //(12r) secundum ordinamenta requisitis etc.
Copia ego Leonardus Pilandus.
Die 24 maii 1547 fuerunt approbata suprascritta statuta pro tempore quinque annorum inceptorum die 27 mensis novembris 1545 et ut sequitur finiendorum.
Item, die 25 mensis septembris <1554>1 approbata iterum fuerunt suprascritta statuta pro tempore quinque annorum inceptorum die 27 mensis novembris 1550 et ut sequitur etc.
[1] Lacuna integrata, come da lezione testuale in ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette, 930, c. 15r.
Fuerunt iterum approbata2 suprascritta statuta pro tempore quatuor annorum inceptorum die 27 novembris 1555 et ut sequitur.
2 Approvazione probabilmente databile 13 maggio 1558, come da lezione testuale in ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette, 930, c. 15r.
Item, die 28 novembris 1560 approbata pro alio quadriennio incepto die 27 novembris 1599.
Item, die 6 aprilis 1564 approbata pro alio quinquennio incepto die 17 novembris 1563.


In Dei nomine amen. Anno Domini 1567, indictione XI, die vero sexta mensis //(12v) novembris. Actum in palatio domini vicarii Vici Pisani praesentibus Blasio Angeli de Ortignano, Casentini et Dominico Bartolomei de Peretola, ambobus habitatoribus in castro Vici Pisani testibus.
Adunati et congregati i prudenti et honorandi huomini et governatori del vicariato di Vico Pisano in detto soprascritto luogo di presenza et licenza del magnifico signor vicario, messere Giovanni di Pierfilippo Pepi honorando vicario e’ nomi de quali governatori sono questi cioè, Antonio di Salvestro Cascetto da San Giovanni alla Vena per la potesteria di Vico, assente Giulio di Colombino da Calci suo compagno, Agnolo di Taddeo di Geri da Casciavola et Guasparri di Mariano di Magnozzo da San Sisto ambi duoi per la potesteria di Cascina, Matteo di Pagolo da Filettole et Lupolo di Giovanni da Nodica per la potesteria //(13r) di Libra Fatta.
Et avvertendo alle molte brige che hanno li governatori del detto vicariato nel venire a Vico alle ragunate del consiglio che si fanno per le cose appartenenti al vicariato e che in un medesimo giorno son comandati a dover andare a lavorare al fosso et a venire a Vico per conto del vicariato e perché e vanno più presto al fosso che a Vico rispetto alla pena e così le cose del vicariato non si fanno a tempo dove ne succedono spese e di più che mostrano di esser mali accurati et disubbidienti alle cose del vicariato e per voler a tali disordini riparare statuirno et ordinorno che in futuro i detti governatori che per li tempi saranno existenti in detto vicariato durante il loro offizio sieno exenti e non //(13v) sieno comandati a ire a lavorare al fosso1 ne ad altra fazione personale2.
Ego Ioannes quondam Guidonis de Guidis empolitanus notarius publicus florentinus nec non cancellarius generalis vicariatus <de> praedictis rogatus in fidem etc.
[1]Sottolineato: a ire a lavorare al fosso.
2A margine: vedi l’approvazione.
Al nome de Dio, questi sono li ordini nuovamente fatti circa i governatori del vicariato di Vico Pisano e sua potesteria massime di quelle che concorrono alle spese et fattioni in detto vicariato riassunti et insieme messi nel presente libro acciò che come cosa appartenente alli huomini del detto vicariato et dette sue potesterie se ne habbia per ogni tempo cognitione et a questo effetto etc.
Li honorandi governatori del detto vicariato e sua potesteria insieme adunati e nel palazzo et residenza del detto //(14r) vicariato di presenza et licenza del magnifico messere Giovanni di Pier Filippo Pepi honorando vicario e’ nomi de quali così adunati sono gl’infrascritti, cioè, Papo di Iacopo di Ceo per Simone di Pasquino Gimignani per il comune di Calci, Antonio di Bernardino per il comune di San Giovanni, Antonio di Agostino per il comune di Uliveto et Caprona, Carlo d’Antonio di Santi per il comune di Montemagno, Cosimo del capitano Testa per il commune di Lugnano e Noce, Cesare di Giovanni per il comune di Cucigliana, assente Tiberio di Primo per il comune di Vico, tutti per la potesteria di Vico. Guasparri di Mariano Magnozzo da San Sisto, Agnolo di Taddeo di Geri da Cascavola, Bartolommeo di francesco Galletti da Pettori //(14v) Domenico di Simone Pascetta da San Benedetto a Settimo, Domenico di Piero da Ripoli, assente Antonio di Francesco di Lenzo da San Lorenzo a Pagnatico, tutti per la potesteria di Cascina. Lupolo di Giovanni da Nodica, Matteo di Pagolo da Filettole, Batista di Baldassari da Culignola, Guasparri di Iacopo da Metato, Benedetto di Matteo da San Frediano, assente Benedetto dalla Porta di Libra Fatta, per la potesteria di Ripa Fratta.
Et avvertendo come li governatori delle dette potesterie hanno più mesi sono statuito et ordinato1 come appresso e prima quelli della potesteria di Cascina sotto dì 16 di marzo 1566 feciano per loro partito vinto per fave 16 nere et statuirno che al governo di detta potesteria sieno solamente sei huomini idonei di qualità buona e di quelli che sieno di //(15r) magnifico extimo e questi si chiamino governatori et adunati insieme facessino et trattassino le faccende che alla giornata accaderanno in sù la loro potesteria e quel che metteranno a partito e che vi si troveranno quattro fave nere quel2 partito3 vaglia e tenga e si metta in executione4 de quali sei, dua di loro de più qualificati s’intendino essere governatori del vicariato per la parte di detta loro potesteria e così ordinorno che detti sei governatori havessino di salario ogn’anno lire quattordici piccioli per ciascuno della detta potesteria et dal camarlingo di quella senza altro stanziamento.
Di poi fu ordinato da magnifici signori Nove et per lettera di lor signori al vicario di Vico Ugolino Bonsi dell’infrascritto //(15v) tenore cioè,
magnifico nostro carissimo commettianti che dove insino a hoggi sono stati 3 governatori del vicariato, cioè uno per la potesteria, che da qui avanti sieno dua per potesteria e non possino far partito se non sono quattro et di ciascuna potesteria uno almeno e stà sano. Di Firenze li 22 marzo 1566.
In però i rappresentanti la potesteria di Vico havuto notizia di quanto per detta lettera si dispone sotto dì 6 d’aprile 1567 fecieno li due governatori del vicariato e quanto a fare e governatori della potesteria determinorno non fare altro sino a che non faranno riformare li statuti della potesteria.
Et similmente li sindaci et governatori della potesteria di Ripafratta havuta notizia della detta lettera sotto //(16r) dì 13 del mese d’aprile 1567 adunati nel palazzo de signori potestà a Libra Fatta et per loro partito vinto per fave 29 nere, feciono et ordinorno che al governo di detta potesteria si facessino sei huomini de meglio stanti et con estimo et questi fussino governatori et rappresentanti tutta la potesteria e quel che per loro partito vinceranno per quattro fave nere vaglia et si metta ad exequtione, a quali ordinorono di salario lire quattordici piccioli per ciascuno l’anno, de quali dua de più qualificati s’intendino governatori del vicariato nel modo et forma che per la soprascitta lettera si dispone.
E visto li prefati governatori rappresentanti le dette potesterie e vicariato //(16v) che tale ordinazione et stato haveva bisogno di qualche considerazione in utile et honore si delle potesterie, quanto del vicariato et massime quando i prefati governatori si haranno a ragunare si per conto delle potesterie, come per il vicariato. Imperò statuirno et ordinorno5 et fermorono6 tutto quello e quanto di sopra fu determinato et fatto così per conto delle potesterie quanto per il vicariato7. E perché l’è ragionevol cosa che chi dura fatica ne habbi qualche premio, feciono di salario alli sei governatori del vicariato lire 14 piccioli per ciascuno l’anno da pagarsi loro dal camarlingo del vicariato oltre al pagamento che gl’haranno dalle potesterie et acciò che detti governatori che saranno comandati per far le cose che giornalmente //(17r) occorreranno nelle dette loro potesterie non manchino di andare et similmente a venire per quelli del vicariato, statuirno che quando sarà notificato loro e che non si rappresenteranno nelle potesterie o vicariato il dì determinato et che non haranno causa legittima di giusto impedimento allora et in quel caso caschino in pena di soldi quaranta piccioli per ciascuno e per ciascuna volta li quali gli sieno rattenuti da quel camarlingo di potesteria o vicariato dove harà mancato da esserne fatto debitore dal cancelliere e dato per debitore a quel tal camarlingo, e quali sei governatori del vicariato insieme adunati faccino e trattino //(17v) le cose a loro spettanti e quel che termineranno et per fave nere quattro vinceranno, vaglia e tenga di ragione e si metta ad execuzione et con questo inteso et dichiarato, che quando alcuno de predetti governatori mancassi per qualche sinistro e nel mandare a far la scusa sia tenuto nondimeno a mandare un huomo della sua potesteria che abbia extimo e sia persona atta a tal negozio e caso che non lo mandassi non si accetti scusa alcuna ma sia incorso nella pena di soldi quaranta.
Acta fuerunt omnia et singula in palatio domini vicarii Vici Pisani die 19 februarii 1567, indictione XI, esentibus ibidem Anselmo olim Antonii Anselmi et Goro Ioannis del Gota, ambobus de Vico testibus. //(18r)
Ego8 Ioannis quondam Guidonis de Guidis empolitanus notarius publicus florentinus nec non cancellarius vicariatus Vici Pisani praedicti de praedictis rogatus ad fidem me etc.
[1]Così nel testo.
2Sottolineato: troveranno quattro fave nere quel.
3A margine: partiti si vinchino per 4 fave.
4Nel testo: execuutione.
5 et ordinorno aggiunto sul rigo.
6Sottolineato: statuirno et fermorono.
7Sottolineato: per conto delle potesterie quanto per il vicariato.
8A margine: copia.
Die 28 aprilis 1568.
Magnifici et execellentes domini consilii1 et Pratice Secretae in loco eorum solitae residentiae legittime congregati etc. approbaverunt suprascritta duo nova statuta vicariatus Vici Pisani pro tempore trium annorum ab hodie proxime futurorum cum limitationibus solitis et consuetis cum infra<scri>tta correctione.
Considerato il primo di detti nuovi statuti disponente che li governatori del vicariato durante il loro offizio sieno exenti e non sieno comandati //(18v) a ire a lavorare al fosso ne ad altre fazioni personali, quello correggendo voliono che l’intendessino essere esenti dalle fazioni personali che occorressino ne loro communi et potesterie ma non già di quelle de fossi sendo comandati per ordine de commissarii o altri ministri di S(ua) E(eccellenza) S(ovrana). Mandantes.
Ego Marcus Segalonus rogatus subscripsi etc.
[1] consilii corretto su consilli.
Die 2a ianuarii 1579 fuerunt approbata suprascritta statuta vetera pro tempore annorum quatuor inceptorum die 28 aprilis 1571 et ut sequitur finiendorum etc.
item, die 25 augusti 1580 fuerunt approbata pro tempore sex annorum inceptorum die 28 aprilis 1575 et ut sequitur etc.
item, die 22 aprilis 1595 approbata fuerunt pro tempore annorum octo inceptorum die **** et finiendorum 28 aprilis 1592. //(19r)
Item, die 13 martii 1603 pro tempore annorum 12 finiendorum die 28 aprilis 1604.
Item, die 21 octobris 1605 approbata pro alio triennio incepto die 28 aprilis 1604.
Item, die 24 iulii 1613 approbata fuerunt per septem annos inceptos die 28 aprilis 1607.
Ego Alexander Cappellanius florentinus ducali au(ctorita)te notarius suprascritta omnia in praesenti volumine statutorum vicariatus Vici Pisani contenta in hac et aliis duodecim precidentibus cartis pecudineis ex ipsorum originalibus tramsumpsi existen<tibus> in archivio reformationum civitatis Florentie et cum eis collata una cum d(omino)o Francisco Segalonio infrascritto ipsis congruere et concordare inveni et ideo in fidem subscripsi hac die 23 augusti 1616. Laus Deo. //(19v)
Die IIII iunii 1615.
Magnifici viri s(ignor)i, d(ominus) Aloysius Ioannis de Victoriis senator, d(ominus) Iac(obu)s equitis Hieronymi Deseriacopis eques, Io(ann)es Gualbertus Vannis de Vecchiettis et Paulus Iacobi de Mormorariis, nobiles cives honorandi florentini deputati secundum ordinamenta in approbatores statutorum etc. Visis etc., servatis servandis, et omni meliori modo etc. approbaverunt et confirmaverunt statuta vetera alias approbata vicariatus Vici Pisani pro1 tempore annorum trium inceptorum dì 28 aprilis 1614 et ut sequitur finiendorum cum limitationibus in eis contentis et2 secundum ordinamenta requisitis. Mandantes etc.
ego Franciscus Segalonius notarius ad reformationes //(20r) ducales civitatis Florentie in fidem etc. Hac die XXIII augusti 1616.
[1]Nel testo: per.
2Nel testo: eo.
A dì 30 di dicembre 1620.
Furono approvati li soprascritti statuti altre volte approvati del vicariato di Vico Pisano per tempo di anni cinque da esser cominciati il dì 28 di aprile 1617 nella forma e come si contiene nelle predette approvationi.
Francesco Segaloni in fede etc.
A dì 21 febbraio 1622.
Fu pagata la debita tassa al Monte per la nuova approvazione per tempo d’anni tre da esser cominciati alli 28 aprile 1622 e come segue da finire come a ent(rat)a del camarlingo del suddetto Monte sotto n.ro 7028 a 198.
Giovanni Battista Venturini ministro alle Reformagioni etc.
A dì 25 febbraio suddetto fu fatta l’approvazione //(20v) in Firenze per il tempo come sopra etc.
A dì 9 d’agosto 1627 pagorno per la nuova approvazione la tassa al Monte per cinque anni cominciati alli 28 di aprile 1627 come a ent(rat)a il camarlingo sotto n(umer)o 2307.
Giovanni Battista Venturini alle Rif(o)rm(agio)ni.
A dì 17 aprile 1632 furono approvati per tre anni da esser cominciati alli 28 aprile 1636 etc.
A dì 3 settembre 1635 fu pagata la tassa al Monte per la nuova approvazione per 3 anni da esser cominciati alli 28 aprile 1633.
Giovanni Battista Venturini ministro alle Riformagioni.
A dì 28 settembre 1635 furno approvati per altri tre anni da esser cominciati alli 28 aprile 1633 per come segue da finire et di nuovo furono approvati alli 16 maggio 1637 per altri tre anni da esser cominciati alli 28 aprile 1636 e per come segue //(21r) da finire etc.
A dì 9 novembre 1640 furono pagate le solite tasse al Monte per la nuova approvazione per altri tre anni per dover esser cominciati alli 28 aprile 1639.
Giovanni Battista Venturini S.C. p(rim)o ministro alle Riformagioni etc.
A dì 12 di giugno 1642.
Furono pagate le solite tasse al Monte et alle Riformagioni per la futura approvazione di tre anni da esser cominciati alli 28 di aprile passato 1642 et da finire come segue.
Filippo Rossi ministro alle Riformagioni etc.
A dì 22 ottobre 1642 furono approvati per tre anni da esser cominciati alli 29 d’aprile di detto anno 1642 etc.
A dì 5 ottobre 1645 furono pagate le debite tasse per la nuova approvazione per altri tre anni da esser cominciati //(21v) alli 29 aprile 1645 e per come segue da finire.
Giovanni Battista Venturini primo ministro alle Reformagioni.
Magistrato magnifico nostro carissimo.
Il magistrato nostro doppo haver visto e ben considerato quanto con sua lettera delli 12 del passato c’ha trasmesso ser Vettorio Bargiacchi cancelliere di codesto vicariato per l’approvazione a reprovazione del partito fatto detto giorno da 4 delli 5 governatori di codesta potesteria di Vico Pisano con voti tre favorevoli et uno contrario per la raferma al medico ha con suo decreto dichiarato il detto partito esser nullo et invalido per non esser stato legittimamente vinto per 4 voti favorevoli conforme alli statuti et ordini. Però al ricever della presente lo farete noto al detto cancelliere e per nostra parte l’ordinerete che in avvenire1 //(22r) osservi e faccia osservare come ha fatto li statuti et ordini nel vincersi li partiti che si faranno dalli governatori delle comunità, potesterie et vicariato della sua carica ne mai gli ammetta per legittimamente vinti se non vi saranno 2/3 favorevoli dell’intero numero de governatori2 di ciascun offizio. E perché il tutto venga osservato il detto cancelliere registri al libro delli statuti questo nostro decreto acciò ne resti memoria. Eseguite, rispondete e state sano.
[1]Segue nuovamente avvenire nella carta successiva.
2Sottolineato: gli ammetta per legittimamente ……… dell’intero numero de governatori.
Pisa li 11 marzo 1644.
Li surrogati de Nove al vicario di Vico Pisano signore Alexandro Falconetti. Vettorio Bargiacchi cancelliere ho copiato.
A dì 23 di giugno 1651
Furono pagate le solite tasse al Monte et alle Riformagioni per la futura //(22v) approvazione di 3 anni da esser cominciati alli 29 aprile 1651 e come segue da finire.
Filippo Rossi primo ministro etc.
A dì 12 giugno 1687.
Furono pagate al Monte et alle Riformagioni le solite tasse per la futura approvazione de vecchi statuti per altri tre anni da esser cominciati li 29 aprile 1687 et come segue da finire etc.
Lorenzo Cantini ministro etc.
A dì 27 maggio 1693.
Pagorno al Monte et alle Riformagioni le solite tasse per la futura approvazione de vecchi statuti per altri tre anni da essere cominciati li 29 aprile 1693 et come segue da finire etc.
Lorenzo Cantini ministro.
A dì 24 maggio 1696.
Pagorno al Monte et alle Reformagioni //(23r) le solite tasse per la futura aopprovazione de vecchi statuti per altri tre anni da esser cominciati li 29 aprile 1696 e come segue da finire etc.
Lorenzo Cantini ministro etc.
A 22 maggio 1723.
Pagorno al Monte et alle Riformagioni le solite tasse per la futura approvazione de vecchi statuti per altri tre anni da esser cominciati li 29 aprile 1723 e come segue da finire etc.
Gaetano Maria Beccattini ministro alle Riformagioni in fede etc.
A primo luglio 1726.
Pagorno al Monte et alle Riformagioni le solite tasse per l’approvazione de loro statuti per altri tre anni da esser cominciati li 29 aprile 1726 e come segue da finire etc. //(23v)
Francesco Maria Giuntini primo ministro etc.
A 4 aprile 1730.
Pagorno al Monte et alle Riformagioni le solite tasse per altri tre anni da esser cominciati li 29 aprile 1729 e come segue da finire etc.
Francesco Maria Giuntini ministro etc.
A 17 aprile 1732.
Pagorno le solite tasse al Monte et alle Riformagioni per la futur’approvazione per altri tre anni da cominciare li 29 aprile stante e come segue da finire etc.
Gaetano Maria Beccattini secondo ministro alle Reformagioni etc.
A 22 aprile 1735.
Pagorno le solite tasse al Monte et alle Reformagioni per la futura approvazione //(24r) per altri tre anni da cominciare li 29 aprile stante e come segue da finire etc.
Gaetano Maria Beccattini secondo ministro etc.
A 26 giugno 1738.
Pagorno le solite tasse al Monte et alle Riformagioni per la futura approvazione per altri tre anni da eser cominciati li 29 aprile pross(imo) passato e come segue da finire etc.
Gaetano Maria Beccattini ministro alle Riformagioni etc.

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